Art. 16.
(Ripartizione delle risorse).

      1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente capo, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro della salute con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 18 sulla base dei seguenti criteri:

          a) il 15 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;

          b) il 5 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantili quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione dei finanziamenti.